Capo I
Art. 1 bis
Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali
In vigore dal 28 giu 2022
1. È istituito un sistema informatizzato che coopera con il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, conformemente all'articolo 11-bis della decisione quadro 2009/315/GAI del 6 aprile 2009.
2. L'Ufficio centrale di cui agli , comma 1, lettera p), e 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, cura la gestione del sistema informatizzato di cui al comma 1.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-12;74#art-1-bis