Capo I

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 28 giu 2022
1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «condanna»: ogni decisione definitiva di condanna adottata dalla autorità giudiziaria penale nei confronti di una persona fisica in relazione a un reato e iscritta nel casellario giudiziale; b) «procedimento penale»: procedimento, sia nella fase delle indagini preliminari che nelle fasi successive all'esercizio dell'azione penale; c) «casellario giudiziale»: registro nazionale in cui sono riportate le condanne; d) «Paese terzo»: Paese non membro dell'Unione europea. d-bis) «impronte digitali»: le impressioni piatte e rollate delle impronte digitali di ciascun dito; d-ter) «immagine del volto»: le immagini digitalizzate del volto di una persona; 1-bis. Le disposizioni del presente decreto che si riferiscono ai cittadini di un Paese terzo si applicano, altresì, agli apolidi e alle persone la cui cittadinanza è ignota.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-12;74#art-2

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