Capo I

Art. 3

Autorità centrale competente

In vigore dal 4 giu 2016
1. L'autorità centrale competente per le finalità di cui al presente decreto è l'Ufficio centrale di cui agli , comma 1, lettera p), e 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-12;74#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo