Capo I
Art. 3
Autorità centrale competente
In vigore dal 4 giu 2016
1. L'autorità centrale competente per le finalità di cui al presente decreto è l'Ufficio centrale di cui agli , comma 1, lettera p), e 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-12;74#art-3