Capo II
Art. 4
Condanne pronunciate in Italia nei confronti di cittadino di altro Stato membro
In vigore dal 28 giu 2022
1. L'Ufficio centrale comunica senza indugio qualsiasi condanna pronunciata in Italia e iscritta nel casellario giudiziale all'autorità centrale dello Stato membro o degli Stati membri di cittadinanza della persona condannata, pur quando questa abbia anche la cittadinanza italiana.
2. Le informazioni trasmesse allo Stato membro o agli Stati membri di cittadinanza sono quelle di cui all'articolo 5-ter del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.
2-bis. Nel trasmettere le informazioni l'Ufficio centrale comunica che esse non possono essere ritrasmesse per fini diversi da un procedimento penale.
3. Le modifiche e le eliminazioni dei dati del casellario giudiziale, già comunicati allo Stato membro o agli Stati membri di cittadinanza, sono immediatamente trasmesse all'autorità centrale di detti Stati.
4. Sono altresì inviate, previa richiesta, le copie delle sentenze e dei conseguenti provvedimenti nonché ogni altra informazione pertinente.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-12;74#art-4