Capo II

Art. 7

Effetti del riconoscimento

In vigore dal 27 mar 2016
1. Quando l'autorità competente dello Stato di esecuzione riconosce la decisione sulle sanzioni pecuniarie, dandone informazione, anche diretta, al pubblico ministero che ha disposto la trasmissione, l'autorità italiana non è più tenuta all'adozione dei provvedimenti necessari all'esecuzione. 2. L'autorità italiana riassume il potere di procedere all'esecuzione se: a) l'autorità competente dello Stato di esecuzione dà notizia della mancata esecuzione, totale o parziale; b) l'autorità competente dello Stato di esecuzione ha rifiutato il riconoscimento e l'esecuzione, anche per questione relativa alla violazione dei diritti fondamenti o dei principi giuridici fondamentali dell'Unione europea, fatto salvo il caso in cui il rifiuto sia dovuto all'esistenza di altra decisione, per gli stessi fatti nei confronti della stessa persona, nello Stato di esecuzione o in diverso Stato, e, in tale ultimo caso, tale decisione abbia ricevuto esecuzione; c) alla persona condannata, e per i fatti di cui alla condanna, sia stata concessa l'amnistia o la grazia. 3. Qualora la persona condannata fornisca la prova di un pagamento, totale o parziale, il pubblico ministero di cui all', comma 1, ne dà comunicazione all'autorità competente dello Stato di esecuzione, facendo richiesta di deduzione dall'importo complessivo oggetto di esecuzione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;37#art-7

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