Capo III
Art. 11
Procedimento e decisione di riconoscimento
In vigore dal 27 mar 2016
1. Quando riceve da un altro Stato membro dell'Unione europea, ai fini dell'esecuzione in Italia, una decisione sulle sanzioni pecuniarie, corredata dal certificato allegato al presente decreto, tradotto in lingua italiana, il procuratore generale presso la Corte di appello competente ai sensi dell' fa richiesta di riconoscimento senza ritardo alla medesima Corte di appello.
2. In caso di incompletezza del certificato allegato al presente decreto, di manifesta difformità rispetto alla decisione sulle sanzioni pecuniarie o comunque di insufficienza del contenuto ai fini della decisione sul riconoscimento, la Corte di appello, anche tramite il Ministero della giustizia, può formulare richiesta allo Stato di emissione di trasmettere un nuovo certificato, fissando a tale scopo un termine congruo. Il termine per la decisione resta sospeso sino alla ricezione del nuovo certificato.
3. Il procedimento davanti alla Corte di appello si svolge in camera di consiglio, nelle forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale. La decisione sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta è emessa entro il termine di venti giorni dalla data di ricevimento della decisione sulle sanzioni pecuniarie trasmessa ai sensi del comma 1. Ove, per circostanze eccezionali, sia impossibile rispettare tale termine, il presidente della Corte ne informa lo Stato di emissione. In questo caso il termine è prorogato di trenta giorni.
4. Quando è pronunciata la decisione di riconoscimento la Corte di appello la trasmette al procuratore generale per l'esecuzione.
5. Contro la decisione della Corte di appello può essere proposto ricorso per cassazione. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 della legge 22 aprile 2005 n. 69.
6. In caso di proposizione del ricorso per cassazione, il termine per il riconoscimento è prorogato di trenta giorni.
7. La decisione divenuta irrevocabile è immediatamente trasmessa alle autorità competenti dello Stato di emissione.
8. Se il riconoscimento è negato perché la decisione sulle sanzioni pecuniarie deve essere eseguita in un altro Stato membro, si provvede d'ufficio alla trasmissione dei provvedimenti, anche tramite il Ministero della giustizia, allo Stato di esecuzione ritenuto competente, informandone immediatamente l'autorità competente dello Stato di emissione, con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta.
Storico versioni
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