Capo III
Art. 8
Competenza
In vigore dal 27 mar 2016
1. La competenza a decidere sul riconoscimento spetta alla Corte di appello nel cui distretto la persona condannata dispone di beni o di un reddito, ovvero risiede e dimora abitualmente, ovvero, se persona giuridica, ha la propria sede legale nel momento in cui il provvedimento è trasmesso dall'estero.
2. Quando la Corte di appello rileva la propria incompetenza, la dichiara con ordinanza e ordina la trasmissione degli atti alla Corte di appello competente, dando tempestiva comunicazione, anche tramite il Ministero della giustizia, all'autorità competente dello Stato di decisione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;37#art-8