Capo III

Art. 8

Competenza

In vigore dal 27 mar 2016
1. La competenza a decidere sul riconoscimento spetta alla Corte di appello nel cui distretto la persona condannata dispone di beni o di un reddito, ovvero risiede e dimora abitualmente, ovvero, se persona giuridica, ha la propria sede legale nel momento in cui il provvedimento è trasmesso dall'estero. 2. Quando la Corte di appello rileva la propria incompetenza, la dichiara con ordinanza e ordina la trasmissione degli atti alla Corte di appello competente, dando tempestiva comunicazione, anche tramite il Ministero della giustizia, all'autorità competente dello Stato di decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;37#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo