Capo III

Art. 10

Ambito di applicazione

In vigore dal 27 mar 2016
1. Si fa luogo al riconoscimento, indipendentemente dalla doppia incriminazione, se il reato per il quale è chiesta la trasmissione si riferisce ad una delle seguenti fattispecie: a) associazione per delinquere; b) terrorismo; c) tratta di esseri umani; d) sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile; e) traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope; f) traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi; g) corruzione; h) frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della Convenzione del 26 luglio 1995, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; i) riciclaggio; l) falsificazione e contraffazione di monete; m) criminalità informatica; n) criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette; o) favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali di cittadini non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea; p) omicidio volontario, lesioni personali gravi; q) traffico illecito di organi e tessuti umani; r) sequestro di persona; s) razzismo e xenofobia; t) furti organizzati o con l'uso di armi; u) traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte; v) truffa; z) estorsione; aa) contraffazione e pirateria in materia di prodotti; bb) falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi; cc) falsificazione di mezzi di pagamento; dd) traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita; ee) traffico illecito di materie nucleari e radioattive; ff) traffico di veicoli rubati; gg) violenza sessuale; hh) incendio; ii) reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale; ll) dirottamento di nave o aeromobile; mm) sabotaggio; nn) violazioni del codice della strada, comprese quelle relative alle ore di guida, ai periodi di riposo e violazioni delle norme sul trasporto pericoloso; oo) contrabbando di merci; pp) violazione dei diritti di proprietà intellettuale; qq) minacce e atti di violenza contro le persone, commessi anche in occasione di eventi sportivi; rr) danneggiamento; ss) furto; tt) i reati stabiliti dallo Stato della decisione e contemplati nell'attuazione degli obblighi derivanti dagli strumenti adottati a norma del trattato CE o del titolo VI del trattato UE. 2. In tale caso, la Corte di appello accerta la corrispondenza tra la definizione dei reati per i quali è richiesta la trasmissione, secondo la legge dello Stato di emissione, e le fattispecie medesime.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;37#art-10

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