Capo III

Art. 14

Cessazione dell'esecuzione

In vigore dal 27 mar 2016
1. L'Autorità giudiziaria italiana ordina immediatamente la cessazione dell'esecuzione della decisione sulle sanzioni pecuniarie una volta informata dell'adozione da parte dello Stato della decisione di qualsiasi provvedimento che la privi di esecutività ovvero la revochi.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;37#art-14

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