Capo IV
Art. 16
Clausola di invarianza finanziaria
In vigore dal 27 mar 2016
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;37#art-16