Capo II
Art. 6
Trasmissione all'estero
In vigore dal 27 mar 2016
1. Il provvedimento è inviato, unitamente alla decisione sulle sanzioni pecuniarie e al certificato allegato al presente decreto debitamente compilato, all'autorità competente dello Stato di esecuzione.
2. Se sono competenti le autorità di più Stati, la decisione è trasmessa all'autorità di un solo Stato di esecuzione per volta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;37#art-6