Capo I
Art. 2
Definizioni
In vigore dal 27 mar 2016
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «decisione» una decisione definitiva che applica una sanzione pecuniaria ad una persona fisica o giuridica, che sia stata adottata da:
1) una autorità giudiziaria che ha emesso un provvedimento penale di condanna;
2) una autorità diversa dall'autorità giudiziaria, che si è pronunciata in relazione a un fatto costituente reato, purchè alla persona interessata sia stata data la possibilità di fare ricorso all'autorità giudiziaria penale;
3) una autorità diversa dall'autorità giudiziaria, che si è pronunciata in merito a una violazione amministrativa, purchè alla persona interessata sia stata data la possibilità di fare ricorso all'autorità giudiziaria;
4) una autorità giudiziaria che ha emesso la decisione di cui al numero 3);
b) «sanzione pecuniaria» l'obbligo di pagare:
1) una somma di denaro a titolo di pena irrogata a seguito di condanna;
2) una somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento delle vittime e liquidata dal giudice con la sentenza di condanna, qualora le vittime non si siano costituite parte civile nel processo penale;
3) una somma di denaro dovuta per condanna alle spese di procedimenti giudiziari o amministrativi connessi alla decisione;
4) una somma di denaro per la quale vi è condanna al versamento in favore di un fondo pubblico o di organizzazioni di assistenza alle vittime imposta nella stessa decisione.
c) «Stato della decisione» lo Stato in cui è emessa una delle decisioni di cui al comma 1, lettera a);
d) «Stato di esecuzione» lo Stato al quale è trasmessa una decisione a fini di esecuzione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;37#art-2