Art. 33
Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
In vigore dal 10 feb 2016
1. All' del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
"6-bis. I titoli ufficiali di formazione di odontoiatra, ottenuti in uno Stato membro, sono riconosciuti, a norma dell' del presente decreto, ai cittadini di cui all', comma 1, se hanno iniziato la propria formazione anteriormente al 18 gennaio 2016.
6-ter. Ai cittadini di cui all', comma 1, sono riconosciuti i titoli di formazione inmedicina rilasciati in Spagna ai professionisti che hanno iniziato la formazione universitaria in medicina tra il 1° gennaio 1986 e il 31 dicembre 1997, purchè accompagnati da un attestato rilasciato dalle competenti autorità spagnole. Detto attestato deve confermare il rispetto delle tre condizioni che seguono:
a) il professionista interessato ha concluso proficuamente almeno tre anni di studio, certificato dalle competenti autorità spagnole come equivalenti alla formazione di cui all';
b) il professionista in questione ha esercitato effettivamente, in maniera legale e a titolo principale in Spagna le attività di cui all', comma 4, per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque precedenti il rilascio dell'attestato;
c) il professionista in questione è autorizzato a esercitare o esercita effettivamente, in maniera legale e a titolo principale le attività di cui all', comma 4, alle stesse condizioni dei titolari del titolo di formazione indicato per la Spagna all'allegato V, punto 5.3.2.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-28;15#art-33