Art. 43

Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

In vigore dal 10 feb 2016
1. All'articolo 55 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: "I titoli di formazione" sono sostituite dalle seguenti: "Sono riconosciuti i titoli di formazione" e le parole: "all'" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 52"; b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il comma 1 si applica, inoltre, ai titoli di formazione di architetto di cui all'allegato V, qualora la formazione abbia avuto inizio prima del 18 gennaio 2016."; c) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: "2-bis. Fatti salvi i commi 1 e 2, sono riconosciuti, attribuendo loro gli stessi effetti dei titoli di formazione rilasciati sul territorio italiano per accedere ed esercitare l'attività professionale di architetto, con il titolo professionale di architetto, gli attestati rilasciati ai cittadini degli Stati membri da Stati membri che dispongono di norme per l'accesso e l'esercizio dell'attività di architetto, alle seguenti date: a) 1° gennaio 1995 per Austria, Finlandia e Svezia; b) 1° gennaio 2004 per la Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia; c) 1° luglio 2013 per la Croazia; d) 5 agosto 1987 per gli altri Stati membri. 2-ter. Gli attestati di cui al comma 1 certificano che il loro titolare è stato autorizzato a usare il titolo professionale di architetto entro tale data e, nel quadro di tali norme, ha effettivamente esercitato l'attività in questione per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio dell'attestato. 2-quater. Ai fini dell'accesso e dell'esercizio delle attività professionali di architetto, sono riconosciuti titoli di completamento della formazione vigente al 5 agosto 1985 e iniziata non oltre il 17 gennaio 2014, impartita da «Fachhochschulen» nella Repubblica federale di Germania per un periodo di tre anni, conforme ai requisiti di cui all'articolo 52, comma 2, e idonea all'accesso alle attività esercitate in detto Stato membro con il titolo professionale di «architetto» purchè la formazione sia completata da un periodo di esperienza professionale di 4 anni, nella Repubblica federale di Germania, attestato da un certificato rilasciato dall'autorità competente cui è iscritto l'architetto che desidera beneficiare delle disposizioni del presente decreto.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-28;15#art-43

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Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Art. 43 Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»).) — Testo vigente | Portale Normativo