Art. 39
Modifiche all'articolo 50 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
In vigore dal 10 feb 2016
1. All'articolo 50 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) dopo le parole: "almeno cinque anni" sono inserite le seguenti: "che può essere anche espressa in aggiunta in crediti ECTS equivalenti,";
2) alla lettera b) prima delle parole: "sei mesi di tirocinio" sono inserite le seguenti: "durante o al termine della formazione teorica e pratica,".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-28;15#art-39