Art. 35
Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
In vigore dal 10 feb 2016
1. All' del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a), la parola: "dieci" è sostituita dalla seguente: "dodici" e dopo le parole: "formazione scolastica generale" sono inserite le seguenti: "o possesso di un certificato che attesti il superamento di un esame, di livello equivalente, per l'ammissione a una scuola di ostetricia";
b) al comma 3:
1) alla lettera a), le parole: "un'adeguata conoscenza" sono sostituite dalle seguenti: "una conoscenza dettagliata" e dopo le parole " in special modo" sono inserite le seguenti: "delle scienze ostetriche,";
2) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) conoscenza adeguata di nozioni di medicina generale (funzioni biologiche, anatomia e fisiologia) e di farmacologia nel settore dell'ostetricia e per quanto riguarda il neonato, nonché conoscenza dei nessi esistenti tra lo stato di salute e l'ambiente fisico e sociale dell'essere umano e del proprio comportamento;";
3) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) esperienza clinica adeguata acquisita presso istituzioni approvate per cui l'ostetrica è in grado, in modo indipendente e sotto la propria responsabilità, per quanto necessario e a esclusione del quadro patologico, di gestire l'assistenza prenatale, condurre il parto e le sue conseguenze in istituzioni approvate e controllare travaglio e nascita, assistenza postnatale e rianimazione neonatale in attesa dell'intervento di un medico;";
4) alla lettera e), le parole: "la necessaria comprensione" sono sostituite dalle seguenti: "una comprensione adeguata".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-28;15#art-35