Art. 31

Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

In vigore dal 10 feb 2016
1. All' del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 2, 3 e 4 sono soppressi; b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: "1-bis. Ai cittadini di cui all', comma 1, allo scopo di verificare che gli infermieri interessati siano in possesso di un livello di conoscenza e di competenza paragonabile a quello degli infermieri in possesso delle qualifiche di cui alla lista per la Polonia, al punto 5.2.2 dell'allegato V, sono riconosciuti i titoli di infermiere: a) rilasciati in Polonia agli infermieri che abbiano completato anteriormente al 1º maggio 2004 la corrispondente formazione che non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui all'; b) attestati dal diploma di «licenza di infermiere» ottenuto sulla base di uno speciale programma di rivalorizzazione di cui: 1) all' della legge del 20 aprile 2004, che modifica la legge sulle professioni di infermiere e ostetrica e taluni altri atti giuridici (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 2004 n. 92, pag. 885 e del 2007, n. 176, pag. 1237), e il regolamento del Ministro della sanità dell'11 maggio 2004 sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi impartiti agli infermieri e alle ostetriche, che sono titolari di un certificato di scuola secondaria (esame finale - maturità) e che hanno conseguito un diploma di infermiere e di ostetrica presso un liceo medico o una scuola professionale medica (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 2004, n. 110, pag. 1170 e del 2010, n. 65, pag. 420), o 2) all'articolo 52, paragrafo 3, della legge del 15 luglio 2011 relativa alle professioni di infermiere e ostetrica (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 2011, n. 174, pag. 1039) e al regolamento del Ministro della sanità del 14 giugno 2012 sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi di istruzione universitaria impartiti agli infermieri e alle ostetriche che sono titolari di un certificato di scuola secondaria (esame finale - maturità) e che hanno conseguito un diploma di infermiere e di ostetrica presso una scuola medica secondaria o un istituto di studi superiori (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 2012, pag. 770). 1-ter. Per quanto riguarda la qualifica rumena di infermiere responsabile dell'assistenza generale, si applicano solo le seguenti disposizioni: ai cittadini di cui all', comma 1, che hanno completato in Romania una formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale che non soddisfa i requisiti minimi di cui all', gli Stati membri riconoscono come prova sufficiente i seguenti titoli di formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale, a condizione che tale prova sia corredata di un certificato da cui risulti che i cittadini di Stati membri in questione hanno effettivamente esercitato in maniera legale l'attività di infermiere responsabile dell'assistenza generale in Romania, con piena responsabilità anche per la pianificazione, l'organizzazione e la prestazione delle cure infermieristiche ai pazienti, per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti la data di emissione dei seguenti certificati: a) "Certificat de competenţe profesionale de asistent medical generalist" conseguito mediante istruzione post-secondaria presso una "scoala postliceala", da cui si evinca che la formazione è iniziata prima del 1° gennaio 2007; b) "Diploma de absolvire de asistent medical generalist" conseguito a seguito di corso di laurea breve, da cui si evinca che la formazione è iniziata prima del 1° ottobre 2003; c) "Diploma de licenţa de asistent medical generalist" conseguito a seguito di corso di laurea specialistica, da cui si evinca che la formazione è iniziata prima del 1° ottobre 2003.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-28;15#art-31

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