Art. 28
Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
In vigore dal 10 feb 2016
1. All' del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: "sei" è sostituita dalla seguente: "cinque";
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. Ai fini del conseguimento di un titolo di medico specialista possono essere previste esenzioni parziali per alcune parti dei corsi di formazione medica specialistica, elencati al punto 5.1.3 dell'allegato V, a condizione che dette parti siano già state seguite in un altro corso di specializzazione figurante nell'elenco di cui al punto 5.1.3 dell'allegato V per il quale il professionista abbia già ottenuto la qualifica professionale in uno Stato membro. L'esenzione non può superare la metà della durata minima del corso di formazione medica specialistica in questione. Il Ministero della salute, per il tramite del Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, notifica alla Commissione e agli altri Stati membri la legislazione nazionale applicabile in materia per ognuna delle citate esenzioni parziali.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-28;15#art-28