Art. 30

Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

In vigore dal 10 feb 2016
1. All' del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L'ammissione alla formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale è subordinata: a) al completamento di una formazione scolastica generale di dodici anni sancita da un diploma, attestato o altro titolo rilasciato da autorità od organi competenti di uno Stato membro, o da un certificato attestante il superamento di un esame di livello equivalente che dia accesso all'università o a istituti di insegnamento superiore di un livello riconosciuto come equivalente; o b) al completamento di una formazione scolastica generale di almeno dieci anni sancita da un diploma, attestato o altro titolo rilasciato da autorità od organi competenti di uno Stato membro, o da un certificato attestante il superamento di un esame di livello equivalente che dia accesso alle scuole professionali o ai programmi di formazione professionale per infermieri."; b) al comma 3, le parole: "tre anni di studi o" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni di studi complessivi, che possono essere espressi in aggiunta anche in crediti ECTS equivalenti, consistenti in almeno"; c) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: "L'istruzione teorica è la parte della formazione di infermiere dalla quale gli aspiranti infermieri apprendono le conoscenze, le abilità e le competenze professionali di cui ai commi 6 e 6-bis."; d) al comma 5: 1) le parole: "in cure infermieristiche" sono sostituite dalle seguenti: "di infermiere"; 2) dopo la parola: "conoscenze" sono inserite le seguenti: ", abilità"; e) al comma 6: 1) alla lettera a) le parole: "un'adeguata" sono sostituite dalle seguenti: "un'estesa"; 2) alla lettera b) la parola: "sufficiente" è soppressa; 3) alla lettera c) le parole: "dovrebbe essere scelta" sono sostituite dalle seguenti: "deve essere scelta" e le parole: "dovrebbe essere acquisita" sono sostituite dalle seguenti: "deve essere acquisita"; f) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "6-bis. Il titolo di infermiere responsabile dell'assistenza generale sancisce la capacità del professionista in questione di applicare almeno le seguenti competenze, a prescindere dal fatto che la formazione si sia svolta in università, in istituti di insegnamento superiore di un livello riconosciuto come equivalente o in scuole professionali ovvero nell'ambito di programmi di formazione professionale infermieristica: a) la competenza di individuare autonomamente le cure infermieristiche necessarie utilizzando le conoscenze teoriche e cliniche attuali nonché di pianificare, organizzare e prestare le cure infermieristiche nel trattamento dei pazienti, sulla base delle conoscenze e delle abilità acquisite ai sensi del comma 6, lettere a), b) e c), in un'ottica di miglioramento della pratica professionale; b) la competenza di lavorare efficacemente con altri operatori del settore sanitario, anche per quanto concerne la partecipazione alla formazione pratica del personale sanitario sulla base delle conoscenze e delle abilità acquisite ai sensi del comma 6, lettere d) ed e); c) la competenza di orientare individui, famiglie e gruppi verso stili di vita sani e l'autoterapia, sulla base delle conoscenze e delle abilità acquisite ai sensi del comma 6, lettere a) e b); d) la competenza di avviare autonomamente misure immediate per il mantenimento in vita e di intervenire in situazioni di crisi e catastrofi; e) la competenza di fornire autonomamente consigli, indicazioni e supporto alle persone bisognose di cure e alle loro figure di appoggio; f) la competenza di garantire autonomamente la qualità delle cure infermieristiche e di valutarle; g) la competenza di comunicare in modo esaustivo e professionale e di cooperare con gli esponenti di altre professioni del settore sanitario; h) la competenza di analizzare la qualità dell'assistenza in un'ottica di miglioramento della propria pratica professionale come infermiere responsabile dell'assistenza generale.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-28;15#art-30

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