Art. 11

Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

In vigore dal 10 feb 2016
1. All' del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera b), le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "un anno"; b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. Nel caso di attività stagionali, le autorità competenti di cui all' possono effettuare controlli per verificare il carattere temporaneo ed occasionale dei servizi prestati sul tutto il territorio nazionale. A tal fine possono chiedere, una volta l'anno, informazioni in merito ai servizi effettivamente prestati in Italia, qualora tali informazioni non siano già state comunicate su base volontaria dal prestatore di servizi.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-28;15#art-11

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Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Art. 11 Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»).) — Testo vigente | Portale Normativo