Art. 16

Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

In vigore dal 10 feb 2016
1. All' del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, le parole "o di condanne per reati penali" sono sostituite dalle seguenti: "o di condanne penali"; b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: "7-bis. In caso di fondato dubbio, l'autorità competente di cui all' può chiedere, attraverso il sistema IMI, all'autorità competente dello Stato di origine o di provenienza, conferma del fatto che il richiedente non è oggetto di sospensione o di divieto ad esercitare la professione a causa di gravi mancanze professionali o di condanne penali connesse all'esercizio dell'attività professionale."; c) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: "9-bis. Le autorità competenti di cui all' assicurano che tutti i requisiti, le procedure e le formalità per il riconoscimento di una qualifica professionale, fatta eccezione per lo svolgimento del periodo di adattamento o della prova attitudinale, possano essere espletate, con facilità, mediante connessione remota e per via elettronica. Ciò non impedisce alle stesse autorità competenti di richiedere le copie autenticate dei documenti presentati in una fase successiva, in caso di dubbio fondato e ove strettamente necessario.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-28;15#art-16

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