Art. 5

Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

In vigore dal 10 feb 2016
1. All', del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, per tutte le attività che riguardano il settore sportivo e per quelle esercitate con la qualifica di professionista sportivo, ad accezione di quelle di cui alla lettera l-septies);" 2) la lettera b) è abrogata; 3) alla lettera c), le parole: "alla lettera g)" sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere f) e l-sexies)"; 4) alla lettera f), le parole: "il Ministero della pubblica istruzione" sono sostituite dalle seguenti: "il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" e, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "nonché per il personale ricercatore e per le professioni di architetto, pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed ambientali, architetto junior e pianificatore junior;"; 5) la lettera g) è abrogata; 6) alla lettera h), le parole: "il Ministero dell'università e della ricerca"sono sostituite dalle seguenti: "il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca"; 7) alla lettera i), le parole: "il Ministero per i beni e le attività culturali" sono sostituite dalle seguenti: "il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo" e, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "nonché per le attività che riguardano il settore turistico"; 8) alla lettera l) le parole: "il Ministero del lavoro e della previdenza sociale" sono sostituite dalle seguenti: "il Ministero del lavoro e delle politiche sociali" e, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "nonché per la professione di consulente del lavoro, per le professioni afferenti alla conduzione di impianti termici e di generatori di vapore;"; 9) dopo la lettera l) sono inserite le seguenti: "l-bis) il Ministero dello sviluppo economico, per la professione di consulente in proprietà industriale e per quella di agente immobiliare; l-ter) il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le professioni di allenatore, fantino e guidatore di cavalli da corsa, classificatore di carcasse suine e classificatore di carcasse bovine; l-quater) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le professioni di insegnante, istruttore di autoscuola e assistente bagnante; l-quinquies) il Ministero dell'interno, per le professioni afferenti all'area dei servizi di controllo e della sicurezza, nonché per le professioni di investigatore privato, titolare di istituto di investigazioni private, addetto ai servizi di accoglienza in ambito sportivo; l-sexies) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per la professione di spedizioniere doganale/doganalista; l-septies) il Comitato olimpico nazionale italiano, per le professioni di maestro di scherma, allenatore, preparatore atletico, direttore tecnico sportivo, dirigente sportivo e ufficiale di gara". b) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Le autorità competenti di cui ai commi 1 e 2, ciascuna per le professioni di propria competenza, sono altresì autorità competenti responsabili della gestione delle domande di tessera professionale europea di cui agli articoli 5-ter e seguenti. Per la professione di guida alpina, il Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport è, inoltre, autorità competente incaricata dell'assegnazione delle domande di tessera professionale europea qualora vi siano più autorità regionali competenti, così come previsto dall' del regolamento di esecuzione (UE) n. 983/2015 della Commissione del 24 giugno 2015."; c) al comma 3: 1) alla lettera a), le parole: " Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive" sono sostituite dalle seguenti: "Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport"; 2) la lettera b) è abrogata; 3) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per le attività di cui all'allegato IV, Lista II e III, non comprese nelle lettere c), d), e) ed f)"; 4) alla lettera e), le parole: "il Ministero del lavoro e della previdenza sociale" sono sostituite dalle seguenti: "il Ministero del lavoro e delle politiche sociali".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-28;15#art-5

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