Art. 8
Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
In vigore dal 10 feb 2016
1. All' del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Nel caso in cui la professione ha ripercussioni sulla sicurezza dei pazienti, le Autorità competenti di cui all' devono verificare la conoscenza della lingua italiana. I controlli devono essere effettuati anche relativamente ad altre professioni, nei casi in cui sussista un serio e concreto dubbio in merito alla sussistenza di una conoscenza sufficiente della lingua italiana con riguardo all'attività che il professionista intende svolgere.
1-ter. I controlli possono essere effettuati solo dopo il rilascio di una tessera professionale europea a norma dell'articolo 5-quinquies o dopo il riconoscimento di una qualifica professionale.
1-quater. Il controllo linguistico è proporzionato all'attività da eseguire. Il professionista può presentare ricorso ai sensi del diritto nazionale contro la decisione che dispone tali controlli.
1-quinquies. Le autorità competenti di cui all' possono stabilire con successivi atti regolamentari o amministrativi, ciascuna per le professioni di propria competenza, il livello linguistico necessario per il corretto svolgimento della professione e le modalità di verifica.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-28;15#art-8