Art. 9
Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
In vigore dal 10 feb 2016
1. All' del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, ultimo periodo, le parole: "può avvenire anche per via telematica secondo modalità definite con l'Unione europea" sono sostituite dalle seguenti: "deve avvenire attraverso il sistema di Informazione del mercato interno (IMI).";
2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Nell'ambito della procedura di cui al titolo II, qualora le autorità competenti di cui all' decidano di procedere alla verifica delle qualifiche professionali del prestatore come disposto dall', comma 4, possono chiedere alle competenti autorità dello Stato membro di stabilimento, attraverso il sistema IMI, informazioni circa i corsi di formazione seguiti dal prestatore, nella misura necessaria per la valutazione delle differenze sostanziali potenzialmente pregiudizievoli per la sicurezza o la sanità pubblica.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-28;15#art-9