Art. 4

Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

In vigore dal 10 feb 2016
1. All', comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) «formazione regolamentata»: qualsiasi formazione che, secondo le prescrizioni vigenti, è specificamente orientata all'esercizio di una determinata professione e consiste in un ciclo di studi completato, eventualmente, da una formazione professionale, un tirocinio professionale o una pratica professionale, secondo modalità stabilite dalla legge; 2) la lettera f) è sostituita dalla seguente: "f) «esperienza professionale»: l'esercizio effettivo e legittimo della professione in uno Stato membro, a tempo pieno o a tempo parziale per un periodo equivalente;"; 3) la lettera h) è sostituita dalla seguente: "h) «prova attitudinale»: una verifica riguardante le conoscenze, le competenze e le abilità professionali del richiedente effettuata dalle autorità competenti allo scopo di valutare l'idoneità del richiedente ad esercitare una professione regolamentata;"; 4) la lettera n) è abrogata; 5) dopo la lettera n) sono aggiunte le seguenti: n-bis) «tirocinio professionale»: un periodo di pratica professionale effettuato sotto supervisione, purchè costituisca una condizione per l'accesso a una professione regolamentata e che può svolgersi in forma di tirocinio curriculare o in forma di tirocinio extracurriculare o, laddove previsto, anche in apprendistato; n-ter) «tessera professionale europea»: un certificato elettronico attestante o che il professionista ha soddisfatto tutte le condizioni necessarie per fornire servizi, su base temporanea e occasionale, nel territorio dello Stato o il riconoscimento delle qualifiche professionali ai fini dello stabilimento nel territorio dello Stato; n-quater) «apprendimento permanente»: l'intero complesso di istruzione generale, istruzione e formazione professionale, istruzione non formale e apprendimento non formale e informale, intrapresi nel corso della vita, che comporta un miglioramento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze, che può includere l'etica professionale; n-quinquies) «motivi imperativi di interesse generale»: motivi riconosciuti tali dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea; n-sexies) «Sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti o crediti ECTS»: il sistema di crediti per l'istruzione superiore utilizzato nello Spazio europeo dell'istruzione superiore; n-septies) «legalmente stabilito»: un cittadino dell'Unione europea è legalmente stabilito nello Stato membro di residenza quando ha ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale da parte delle Autorità competenti di detto Stato e non è soggetto ad alcun divieto, neppure temporaneo, all'esercizio della professione sul territorio nazionale. È possibile essere legalmente stabiliti come lavoratore autonomo o lavoratore dipendente.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-28;15#art-4

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