Art. 18

Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

In vigore dal 10 feb 2016
1. All' del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) all'alinea, dopo le parole: "" sono inserite le seguenti: "e all', comma 8-bis"; 2) alla lettera c), il numero 2) è sostituito dal seguente: "2) o di una formazione o un'istruzione regolamentata o, nel caso di professione regolamentata, di una formazione a struttura particolare con competenze che vanno oltre quanto previsto al livello b, equivalenti al livello di formazione indicato al numero 1), se tale formazione conferisce un analogo livello professionale e prepara a un livello analogo di responsabilità e funzioni, a condizione che detto diploma sia corredato di un certificato dello Stato membro di origine;".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-28;15#art-18

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Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Art. 18 Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»).) — Testo vigente | Portale Normativo