Art. 20

Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

In vigore dal 10 feb 2016
1. All' del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) al secondo periodo, le parole: "soddisfano le seguenti condizioni: a) essere stati rilasciati"sono sostituite dalle seguenti: "sono rilasciati"; 2) la lettera b) è abrogata; b) al comma 2: 1) le parole: "per due anni" sono sostituite dalle seguenti: "per un anno o, se a tempo parziale, per una durata complessiva equivalente"; 2) la lettera b) è abrogata; c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Non è necessario l'anno di esperienza professionale di cui al comma 2 se i titoli di formazione posseduti dal richiedente sanciscono una formazione e un'istruzione regolamentata. L'autorità competente accetta il livello attestato ai sensi dell' dallo Stato membro di origine nonché il certificato mediante il quale lo Stato membro di origine attesta che la formazione e l'istruzione regolamentata o la formazione professionale con una struttura particolare di cui all', comma 1, lettera c), numero 2), è di livello equivalente a quello previsto dall', comma 1, lettera c), numero 1); d) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. In deroga ai commi 1 e 2 del presente articolo e all', l'autorità competente di cui all' può rifiutare l'accesso alla professione e l'esercizio della stessa ai titolari di un attestato di competenza classificato a norma dell', comma 1, lettera a), qualora la qualifica professionale nazionale richiesta per esercitare tale professione in Italia sia classificata a norma dell', comma 1, lettera e).".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-28;15#art-20

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo