Art. 22
Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
In vigore dal 10 feb 2016
1. All' del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis: Nei casi di cui ai commi 1 e 2 le autorità competenti di cui all' possono stabilire il numero di ripetizioni cui ha diritto il richiedente, tenendo conto della prassi seguita per ciascuna professione a livello nazionale e nel rispetto del principio di non discriminazione.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-28;15#art-22