Art. 21

Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

In vigore dal 10 feb 2016
1. All' del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) la lettera a) è abrogata; 2) alla lettera c) le parole: "la differenza è caratterizzata da una formazione specifica, richiesta dalla normativa nazionale e relativa a" sono sostituite dalle seguenti: "la formazione richiesta dalla normativa nazionale riguarda"; b) al comma 3 la parola: "decreto" è sostituita dalla seguente: "provvedimento"; c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: "4-bis. In deroga al principio enunciato al comma 1, che lascia al richiedente il diritto di scelta, le autorità competenti di cui all' possono richiedere un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale nei confronti di: a) un titolare di una qualifica professionale di cui all', comma 1, lettera a), che abbia presentato domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali, se la qualifica professionale nazionale richiesta è classificata a norma dell', comma 1, lettera c); b) un titolare di una delle qualifiche professionali di cui all', comma 1, lettera b), che abbia presentato domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali, se la qualifica professionale nazionale richiesta è classificata a norma dell', comma 1, lettere d) od e). 4-ter. Nel caso del titolare di una qualifica professionale di cui all', comma 1, lettera a), che abbia presentato domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali, se la qualifica professionale nazionale richiesta è classificata a norma dell', comma 1, lettera d), l'autorità competente di cui all' può imporre un tirocinio di adattamento unitamente a una prova attitudinale."; d) al comma 6: 1) dopo la parola: "conoscenze," sono inserite le seguenti: "le abilità e le competenze formalmente convalidate a tal fine da un organismo competente dello Stato membro di provenienza,"; 2) dopo le parole: "esperienza professionale" sono inserite le seguenti: "ovvero mediante apprendimento permanente"; e) al comma 7 le parole: "Con decreto del Ministro interessato" sono sostituite dalle seguenti: "Con provvedimento dell'autorità competente interessata"; f) al comma 8 la parola: "decreto" è sostituita dalla seguente: "provvedimento"; g) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti: "8-bis. La decisione di imporre un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale è debitamente motivata. In particolare al richiedente sono comunicate le seguenti informazioni: a) il livello di qualifica professionale richiesto dalla normativa nazionale e il livello di qualifica professionale detenuto dal richiedente secondo la classificazione stabilita dall'; b) le differenze sostanziali di cui al comma 5 e le ragioni per cui tali differenze non possono essere compensate dalle conoscenze, dalle abilità e dalle competenze acquisite nel corso dell'esperienza professionale ovvero mediante apprendimento permanente formalmente convalidate a tal fine da un organismo competente. 8-ter. Al richiedente dovrà essere data la possibilità di svolgere la prova attitudinale di cui al comma 1 entro sei mesi dalla decisione iniziale di imporre tale prova al richiedente.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-28;15#art-21

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