Capo II

Art. 7

Concorso di persone

In vigore dal 6 feb 2016
1. Quando più persone concorrono in un illecito di cui al presente capo, ciascuna di esse soggiace alla sanzione pecuniaria civile per esso stabilita.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-15;7#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo