Capo II
Art. 7
Concorso di persone
In vigore dal 6 feb 2016
1. Quando più persone concorrono in un illecito di cui al presente capo, ciascuna di esse soggiace alla sanzione pecuniaria civile per esso stabilita.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-15;7#art-7