Capo II

Art. 11

Registro informatizzato dei provvedimenti in materia di sanzioni pecuniarie

In vigore dal 6 feb 2016
Registro informatizzato dei provvedimenti in materia di sanzioni pecuniarie 1. Con apposito decreto del Ministro della giustizia sono adottate le disposizioni relative alla tenuta di un registro, in forma automatizzata, in cui sono iscritti i provvedimenti di applicazione delle sanzioni pecuniarie civili, per gli effetti di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-15;7#art-11

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