Capo II

Art. 10

Destinazione del provento della sanzione

In vigore dal 1 gen 2017
1. Il provento della sanzione pecuniaria civile è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno riguardante il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, per le finalità di cui all' della legge 7 luglio 2016, n. 122.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-15;7#art-10

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