Capo II
Art. 5
Criteri di commisurazione delle sanzioni pecuniarie
In vigore dal 6 feb 2016
1. L'importo della sanzione pecuniaria civile è determinato dal giudice tenuto conto dei seguenti criteri:
a) gravità della violazione;
b) reiterazione dell'illecito;
c) arricchimento del soggetto responsabile;
d) opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell'illecito;
e) personalità dell'agente;
f) condizioni economiche dell'agente.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-15;7#art-5