Capo II

Art. 5

Criteri di commisurazione delle sanzioni pecuniarie

In vigore dal 6 feb 2016
1. L'importo della sanzione pecuniaria civile è determinato dal giudice tenuto conto dei seguenti criteri: a) gravità della violazione; b) reiterazione dell'illecito; c) arricchimento del soggetto responsabile; d) opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell'illecito; e) personalità dell'agente; f) condizioni economiche dell'agente.
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Criteri di commisurazione delle sanzioni pecuniarie (Art. 5 Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67.) — Testo vigente | Portale Normativo