Capo II
Art. 3
Responsabilità civile per gli illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie
In vigore dal 6 feb 2016
Responsabilità civile per gli illeciti sottoposti
a sanzioni pecuniarie
1. I fatti previsti dall'articolo seguente, se dolosi, obbligano, oltre che alle restituzioni e al risarcimento del danno secondo le leggi civili, anche al pagamento della sanzione pecuniaria civile ivi stabilita.
2. Si osserva la disposizione di cui all'articolo 2947, primo comma, del codice civile.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-15;7#art-3