Art. 5 · Criteri di commisurazione delle sanzioni pecuniarie
Capo II

Art. 5

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Criteri di commisurazione delle sanzioni pecuniarie

In vigore dal 6 feb 2016
1. L'importo della sanzione pecuniaria civile è determinato dal giudice tenuto conto dei seguenti criteri: a) gravità della violazione; b) reiterazione dell'illecito; c) arricchimento del soggetto responsabile; d) opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell'illecito; e) personalità dell'agente; f) condizioni economiche dell'agente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-15;7#art-5