Capo II

Art. 9

Pagamento della sanzione

In vigore dal 1 gen 2017
1. L'importo dovuto a titolo di sanzione pecuniaria civile è recuperato secondo le disposizioni stabilite dalla parte VII del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. 2. Il giudice può disporre, in relazione alle condizioni economiche del condannato, che il pagamento della sanzione pecuniaria civile sia effettuato in rate mensili da due a otto. Ciascuna rata non può essere inferiore ad euro cinquanta. 3. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato per il pagamento, l'ammontare residuo della sanzione è dovuto in un'unica soluzione. 4. Il condannato può estinguere la sanzione civile pecuniaria in ogni momento, mediante un unico pagamento. 5. Per il pagamento della sanzione pecuniaria civile non è ammessa alcuna forma di copertura assicurativa. 6. L'obbligo di pagare la sanzione pecuniaria civile non si trasmette agli eredi.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-15;7#art-9

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Pagamento della sanzione (Art. 9 Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67.) — Testo vigente | Portale Normativo