Titolo I

Art. 2 bis

Disciplina applicabile ad altri intermediari

In vigore dal 1 dic 2021
1. Alle SIM, alle succursali italiane di imprese di investimento di paesi terzi diverse da una banca e alle società appartenenti a un gruppo individuato ai sensi dell' del Testo Unico della Finanza, si applica, per le materie regolate dal presente decreto, quanto previsto dal Testo Unico della Finanza e dalle norme ivi richiamate, quando questi soggetti non rientrano nell'ambito di applicazione di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180#art-2-bis

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Disciplina applicabile ad altri intermediari (Art. 2 bis Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio.) — Testo vigente | Portale Normativo