Titolo I
Art. 2 bis
3 / 129Disciplina applicabile ad altri intermediari
In vigore dal 1 dic 2021
1. Alle SIM, alle succursali italiane di imprese di investimento di paesi terzi diverse da una banca e alle società appartenenti a un gruppo individuato ai sensi dell' del Testo Unico della Finanza, si applica, per le materie regolate dal presente decreto, quanto previsto dal Testo Unico della Finanza e dalle norme ivi richiamate, quando questi soggetti non rientrano nell'ambito di applicazione di cui all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180#art-2-bis