Titolo II
Art. 6 bis
Partecipazione al MRU e poteri della Banca d'Italia
In vigore dal 1 dic 2021
1. Nelle materie disciplinate dalle disposizioni del MRU il presente decreto legislativo si applica, in quanto compatibile con tali disposizioni, quando esse prevedono l'applicazione della disciplina nazionale di recepimento della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Il presente decreto si applica, inoltre, per gli aspetti non disciplinati dalle disposizioni del MRU e in quanto compatibile con queste ultime.
2. Nelle materie disciplinate dalle disposizioni del MRU, i poteri attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto sono esercitati dalla Banca d'Italia stessa nei limiti e secondo le modalità stabilite dalle disposizioni del MRU che disciplinano l'esercizio di compiti di risoluzione e, per alcuni di essi, prevedono differenti modalità di cooperazione tra il Comitato di Risoluzione Unico e le autorità nazionali per i soggetti sottoposti al regime accentrato di risoluzione e quelli non sottoposti al regime accentrato di risoluzione.
3. Ai sensi del comma 2, la Banca d'Italia, in particolare:
a) formula proposte per l'adozione dei provvedimenti del Comitato di Risoluzione Unico, quando richiesto dalle disposizioni del MRU;
b) fornisce al Comitato di Risoluzione Unico e alla Banca Centrale Europea le informazioni necessarie per lo svolgimento dei compiti ad essi attribuiti ai sensi delle disposizioni del MRU, fermo restando il potere del Comitato di Risoluzione Unico e della Banca Centrale Europea di ottenere le informazioni e di condurre ispezioni;
c) assiste il Comitato di Risoluzione Unico nella preparazione degli atti relativi ai compiti di risoluzione a esso attribuiti dalle disposizioni del MRU;
d) dà esecuzione ai programmi di risoluzione adottati dal Comitato di Risoluzione Unico ad essa indirizzati e attua ogni altra decisione del Comitato ad essa destinata;
e) informa il Comitato di Risoluzione Unico dell'attività svolta e dei procedimenti amministrativi avviati, nei casi e secondo le modalità previsti dalle disposizioni del MRU;
f) esercita i poteri, non attribuiti in via esclusiva al Comitato di Risoluzione Unico, previsti dal presente decreto legislativo nelle materie disciplinate dalle disposizioni del MRU, anche su richiesta o dietro istruzioni del Comitato di Risoluzione Unico, informando quest'ultimo dell'attività svolta in esito alla richiesta;
g) esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente decreto che non siano attribuiti al Comitato di Risoluzione Unico dalle disposizioni del MRU.
4. Nelle materie inerenti l'esercizio dei compiti attributi al Comitato di Risoluzione Unico dalle disposizioni del MRU, le sanzioni amministrative previste nel Titolo VII sono applicate secondo quanto ivi previsto.
5. Nell'esercizio delle rispettive competenze, la Banca d'Italia e il MRU operano in stretta collaborazione, secondo il principio di leale cooperazione.
6. La Banca d'Italia esercita i poteri, anche sanzionatori, ad essa attribuiti dal presente decreto legislativo anche per assicurare il rispetto da parte dei soggetti indicati dall' degli atti dell'Unione europea direttamente applicabili ovvero in caso di inosservanza degli stessi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180#art-6-bis