Sez. III

Art. 28

Consolidamento integrale (articolo 24, paragrafi 2 e 5 della direttiva 2013/34/UE)

In vigore dal 16 set 2015
Consolidamento integrale (, paragrafi 2 e 5 della direttiva 2013/34/UE) 1. Gli elementi dell'attivo e del passivo e le operazioni «fuori bilancio» nonché i proventi e gli oneri delle imprese incluse nel consolidamento sono ripresi integralmente nel bilancio consolidato, salvo quanto disposto dagli .
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;136#art-28

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