Sez. III

Art. 30

Azioni o quote di terzi (articolo 24, paragrafi 4 e 6, della direttiva 2013/34/UE)

In vigore dal 16 set 2015
Azioni o quote di terzi (, paragrafi 4 e 6, della direttiva 2013/34/UE) 1. L'ammontare del patrimonio netto consolidato attribuibile ad azioni o quote di terzi è iscritto nello stato patrimoniale consolidato in una voce denominata «patrimonio di pertinenza di terzi». 2. L'ammontare del risultato economico consolidato attribuibile ad azioni o quote di terzi è iscritto nel conto economico consolidato in una voce denominata «utile (perdita) di esercizio di pertinenza di terzi».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;136#art-30

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