Sez. III

Art. 32

Consolidamento proporzionale (articolo 26 della direttiva 2013/34/UE)

In vigore dal 16 set 2015
Consolidamento proporzionale ( della direttiva 2013/34/UE) 1. Oltre a quanto previsto dall', sono incluse nel consolidamento anche le imprese sulle quali l'intermediario non IFRS tenuto a redigere il bilancio consolidato ai sensi dell' o imprese da questo controllate hanno il controllo congiuntamente con altre imprese e in base ad accordi con esse, purchè la partecipazione posseduta dal soggetto tenuto a redigere il bilancio consolidato e dalle imprese da questo controllate non sia inferiore a un quinto dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria. 2. Gli elementi dell'attivo e del passivo e le operazioni «fuori bilancio» nonché i proventi e gli oneri dell'impresa sottoposta a controllo congiunto sono ripresi nel bilancio consolidato secondo il criterio della proporzione con la partecipazione in essa posseduta. 3. Si applicano i casi di esclusione dal consolidamento previsti nell'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;136#art-32

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