Sez. III
Art. 26
Casi di esclusione dal consolidamento (articoli 2 punto 16, 6, paragrafo 1, lettera j) e 23 paragrafi 9 e 10, e 28, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/34/UE e articolo 43, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 86/635/CEE)
In vigore dal 16 set 2015
1. Possono essere escluse dal consolidamento le imprese controllate quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
a) la loro inclusione sarebbe irrilevante per i fini indicati nell', comma 3, sempre che il complesso delle esclusioni non contrasti con tali fini;
b) l'esercizio effettivo dei diritti dell'intermediario non IFRS tenuto a redigere il bilancio consolidato ai sensi dell' è soggetto a gravi e durature restrizioni;
c) in casi eccezionali, non è possibile ottenere tempestivamente o senza spese sproporzionate le necessarie informazioni;
d) le loro azioni o quote sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione.
2. Se una o più imprese controllate sono escluse dal consolidamento in base al presente articolo, l'intermediario non IFRS tenuto a redigere il bilancio consolidato indica nella nota integrativa il motivo dell'esclusione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;136#art-26