Sez. III

Art. 24

Esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato (articolo 23, paragrafi 3, 4 della direttiva 2013/34/UE e articolo 43, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 86/635/CEE)

In vigore dal 16 set 2015
1. Non è tenuto alla redazione del bilancio consolidato l'intermediario non IFRS controllante (intermediario esentato), costituito in Italia e controllato da una banca soggetta al diritto di un altro Stato membro dell'Unione europea, quando ricorrano tutte le seguenti condizioni: a) l'intermediario esentato non ha emesso titoli quotati in mercati regolamentati; b) la banca estera controllante dispone di almeno il 90 per cento dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria dell'intermediario esentato purchè gli altri azionisti o soci abbiano approvato l'esonero; c) l'intermediario esentato e tutte le sue imprese controllate da includere nel consolidamento ai sensi dell' sono ricomprese nel bilancio consolidato della banca estera controllante; d) il bilancio consolidato e la relazione sulla gestione consolidata sono redatti dalla banca estera controllante e revisionati secondo il diritto dello Stato membro in cui esso è costituito, conformemente alla direttiva 86/635/CEE o ai principi contabili internazionali adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002. Il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e la relazione di revisione sono pubblicati in lingua italiana o nella lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale secondo le modalità indicate all'. La conformità della traduzione alla versione in lingua originale è certificata dal consiglio di amministrazione dell'intermediario esentato. 2. L'intermediario esentato indica nella nota integrativa al proprio bilancio d'esercizio il nome e la sede della banca estera controllante che redige il bilancio consolidato e il motivo dell'esonero. 3. Non sono altresì tenuti alla redazione del bilancio consolidato gli intermediari non IFRS: a) che controllano solo imprese che, individualmente e nel loro insieme, sono irrilevanti ai fini indicati nel comma 3 dell'; b) che controllano solo imprese che possono essere escluse dal consolidamento ai sensi dell'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;136#art-24

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