Sez. II
Art. 20
Criteri generali per la redazione della nota integrativa
In vigore dal 16 set 2015
1. La nota integrativa contiene le informazioni stabilite dal presente decreto e dagli atti di cui all'.
2. Gli intermediari non IFRS possono fornire nella nota integrativa altre informazioni ad integrazione di quelle di cui al comma 1.
3. La nota integrativa è suddivisa in sezioni che illustrano singoli aspetti della gestione aziendale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;136#art-20