Sez. II

Art. 19

Operazioni in valuta (articolo 39 della direttiva 86/635/CEE)

In vigore dal 16 set 2015
Operazioni in valuta ( della direttiva 86/635/CEE) 1. Le attività e le passività denominate in valuta sono valutate al tasso di cambio a pronti corrente alla data di chiusura dell'esercizio. Le immobilizzazioni finanziarie, materiali e immateriali che non sono coperte nè globalmente nè specificamente sul mercato a pronti o su quello a termine possono essere valutate al tasso di cambio corrente alla data del loro acquisto. 2. Le operazioni in valuta «fuori bilancio» sono valutate: a) al tasso di cambio a pronti corrente alla data di chiusura dell'esercizio, se si tratta di operazioni a pronti non ancora regolate; b) al tasso di cambio a termine corrente alla suddetta data per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazione, se si tratta di operazioni a termine. 3. Fatto salvo quanto previsto dall', comma 2, lettera e), la differenza tra il valore corrente, determinato ai sensi dei commi 1 e 2, degli elementi dell'attivo e del passivo e delle operazioni «fuori bilancio» e il valore contabile degli stessi elementi e operazioni è inclusa nel conto economico a norma dell', comma 1, lettera b).
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;136#art-19

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