Sez. II
Art. 12
Profitti e perdite da operazioni finanziarie (articolo 32 della direttiva 86/635/CEE)
In vigore dal 16 set 2015
Profitti e perdite da operazioni finanziarie
( della direttiva 86/635/CEE)
1. Sono contabilizzati come profitti o come perdite da operazioni finanziarie:
a) il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni, in bilancio e «fuori bilancio», su titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, inclusi i risultati delle valutazioni di tali titoli effettuate a norma dell';
b) il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni, in bilancio e «fuori bilancio», su valute, inclusi i risultati delle valutazioni di tali operazioni effettuate a norma dell';
c) il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni, in bilancio e «fuori bilancio», su metalli preziosi e su altri strumenti finanziari, inclusi i risultati delle valutazioni di tali valori effettuate a norma dell'.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;136#art-12