Art. 12 · Profitti e perdite da operazioni finanziarie (articolo 32 della direttiva 86/635/CEE)
Sez. II

Art. 12

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Profitti e perdite da operazioni finanziarie (articolo 32 della direttiva 86/635/CEE)

In vigore dal 16 set 2015
Profitti e perdite da operazioni finanziarie ( della direttiva 86/635/CEE) 1. Sono contabilizzati come profitti o come perdite da operazioni finanziarie: a) il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni, in bilancio e «fuori bilancio», su titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, inclusi i risultati delle valutazioni di tali titoli effettuate a norma dell'; b) il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni, in bilancio e «fuori bilancio», su valute, inclusi i risultati delle valutazioni di tali operazioni effettuate a norma dell'; c) il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni, in bilancio e «fuori bilancio», su metalli preziosi e su altri strumenti finanziari, inclusi i risultati delle valutazioni di tali valori effettuate a norma dell'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;136#art-12