Sez. II

Art. 9

Fondo per rischi finanziari generali (articolo 38 della direttiva 86/635/CEE)

In vigore dal 16 set 2015
Fondo per rischi finanziari generali ( della direttiva 86/635/CEE) 1. È ammessa la costituzione di un fondo per rischi finanziari generali destinato alla copertura dei rischi propri delle operazioni finanziarie. Il saldo delle dotazioni e dei prelievi riguardanti tale fondo è iscritto in apposita voce di conto economico.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;136#art-9

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