Sez. II
Art. 4
Stato patrimoniale e conto economico (articolo 9, paragrafi 2 e 5 della direttiva 2013/34/UE)
In vigore dal 16 set 2015
Stato patrimoniale e conto economico
(, paragrafi 2 e 5 della direttiva 2013/34/UE)
1. Gli intermediari non IFRS redigono gli schemi dello stato patrimoniale e del conto economico secondo le disposizioni del presente decreto e degli atti di cui all'. Tali atti possono prevedere totali parziali e consentire l'aggiunta di nuove voci, purchè il contenuto di queste ultime non sia riconducibile ad alcuna delle voci già previste.
2. Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Gli atti di cui all' possono prevedere, se le voci non sono comparabili l'adattamento delle voci relative all'esercizio precedente. In ogni caso, la non comparabilità e l'eventuale adattamento o l'impossibilità di questo sono segnalati e commentati nella nota integrativa.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;136#art-4